ASSEGNAZIONE   DOCENTI  ALLE  CLASSI

                                    

  

L’assegnazione dei docenti alle sezioni ed ai diversi insegnamenti nonché, l’assegnazione alle singole classi, è disciplinata, come recita il 2° comma dell’art. 95 della O.M. 29/10/86 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, dall’art. 3 lettera d) del D.P.R. 417/74,  il quale stabilisce che spetta al Dirigente scolastico procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo e delle proposte del Collegio dei docenti. Pertanto, ai fini di cui sopra:

-         il Consiglio di Circolo stabilisce i criteri generali;

-         il Collegio formula, in base ai criteri del Consiglio di Circolo, le proposte;

-         il Dirigente scolastico, come atto conclusivo, assegna i docenti alle classi.

Il Consiglio di Circolo fissa i criteri di massima con lo scopo di omogeneizzare, nell’ambito dell’Istituto, le scelte inerenti l’assegnazione dei docenti.

La proposta del Collegio dei docenti deve seguire ed adeguarsi ai criteri preventivamente fissati dal Consiglio di Circolo. Essa deve essere formulata con riguardo a situazioni determinate e non astratte e, quindi, normalmente nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno scolastico e quello delle lezioni.

L’assegnazione alle classi ha efficacia annuale; tuttavia deve essere salvaguardata “la continuità relativa”, concetto con il quale si indica il metodo che consenta ai docenti di concludere un ciclo di insegnamento prima di variarne l’assetto esistente. Il Dirigente scolastico, nell’emettere i provvedimenti di assegnazione, non può, di norma, disattendere i criteri e le proposte dei due organi collegiali, se non nei casi in cui siano illegittimi e palesemente contrari all’interesse della scuola. Qualora, invece, intenda discostarsene, il Dirigente scolastico dovrà motivare adeguatamente ed in maniera esauriente il diverso orientamento.

I criteri adottati e validi sino a nuova deliberazione sono i seguenti:

1.            continuità didattica per i docenti prevalenti per almeno tre anni, nei limiti delle disponibilità;

2.            continuità didattica per i docenti che ruotano su più classi, nei limiti del possibile;

3.            per le classi prime, ove possibile, continuità di corso;

4.            ordine di graduatoria.

Per i docenti di sostegno:

1.            continuità didattica, ove possibile;

2.            per le prime classi, assegnazione docenti di sostegno agli alunni diversamente abili su richiesta dei genitori, nei limiti delle disponibilità;

3.            eventuale sostituzione docenti di sostegno o di classe su precisa indicazione del GLH, della famiglia e in tutti i casi d’incompatibilità regolarmente denunciati, verbalmente o per iscritto, al dirigente scolastico in forma prettamente riservata;

4.            nei casi di perdita di alunni diversamente abili, si terrà conto della graduatoria per la nuova assegnazione.

Per tutti i docenti: qualora si rendessero liberi alcuni posti nella sede centrale, i docenti impegnati nei plessi staccati possono presentare domanda di passaggio al Dirigente scolastico, da produrre entro il 30 Giugno di ogni anno. Per l’assegnazione si terrà conto della graduatoria di Circolo.

 

 

 

 

ASSEGNAZIONE a.s. 2011- 12

 

 

 

 

 

 

 

BACK  HOME  NEXT